keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT
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- 1 Articolo 10 Esenzione per motivi di salute pubblica e sicurezza pubblica
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
CAPO II
GATEKEEPER
CAPO III
PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA CONTENDIBILITÀ
CAPO IV
INDAGINE DI MERCATO
CAPO V
POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- gatekeeper
- servizio di piattaforma di base
- servizio della società dell'informazione
- settore digitale
- servizi di intermediazione online
- motore di ricerca online
- servizio di social network online
- servizio di piattaforma per la condivisione di video
- servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero
- sistema operativo
- browser web
- assistente virtuale
- servizi di cloud computing
- negozi di applicazioni software
- applicazione software
- servizio di pagamento
- servizio tecnico che supporta servizi di pagamento
- sistema di pagamento per gli acquisti in-app
- servizio di identificazione
- utente finale
- utente commerciale
- posizionamento
- risultati di ricerca
- dati
- dati personali
- dati non personali
- impresa
- controllo
- interoperabilità
- fatturato
- profilazione
- consenso
- organo giurisdizionale nazionale
- paragrafo 20
- esenzione 18
- motivi 14
- decisione 10
- richiesta 10
- norma 10
- pubblica 8
- motivata 8
- gatekeeper 8
- articolo 6
- specifico 6
- obbligo 6
- concessa 4
- presente 4
- base 4
- relazione 4
- condizioni 4
- iniziativa 4
- agendo 4
- esecuzione 4
- atto 4
- obiettivi 4
- sicurezza 4
- salute 4
- propria 4
- qualsiasi 2
- accolta 2
- presentata 2
- già 2
- piattaforma 2
- servizi 2
- equilibrio 2
- singoli 2
- attesa 2
- applicazione 2
- provvisoriamente 2
- sospendere 2
- urgenti 2
- casi 2
- nei 2
- soltanto 2
- momento 2
- paragrafi 2
- valutazione 2
- un 2
- garantire 2
- fine 2
- obblighi 2
- sospensione 2
- subordinare 2
Articolo 10
Esenzione per motivi di salute pubblica e sicurezza pubblica
1. La Commissione, agendo su richiesta motivata di un gatekeeper o di propria iniziativa, può adottare un atto di esecuzione recante la sua decisione di esentare tale gatekeeper, integralmente o in parte, da un obbligo specifico sancito dagli articoli 5, 6 o 7 in relazione a un servizio_di_piattaforma_di_base elencato nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9, se tale esenzione è giustificata in base ai motivi di cui al paragrafo 3 del presente articolo («decisione di esenzione»). La Commissione adotta la decisione di esenzione entro tre mesi dalla ricezione di una richiesta motivata completa e fornisce una dichiarazione motivata che illustra i motivi dell'esenzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.
2. In caso di esenzione concessa a norma del paragrafo 1, la Commissione riesamina la decisione di esenzione se i motivi che giustificavano l'esenzione non sussistono più o perlomeno con cadenza annuale. A seguito di tale riesame, la Commissione revoca in toto o in parte l'esenzione o decide che le condizioni di cui al paragrafo 1 continuano a essere soddisfatte.
3. Un'esenzione a norma del paragrafo 1 può essere concessa soltanto per motivi di salute pubblica o sicurezza pubblica.
4. Nei casi urgenti, la Commissione può, agendo su richiesta motivata di un gatekeeper o di propria iniziativa, sospendere provvisoriamente l'applicazione di un obbligo specifico di cui al paragrafo 1 in relazione a uno o più singoli servizi di piattaforma di base già prima della decisione a norma di tale paragrafo. Tale richiesta può essere presentata e accolta in qualsiasi momento in attesa della valutazione della Commissione a norma del paragrafo 1.
5. Nel valutare la richiesta di cui ai paragrafi 1 e 4, la Commissione tiene conto in particolare dell'impatto dell'osservanza dell'obbligo specifico sui motivi di cui al paragrafo 3, nonché degli effetti sul gatekeeper interessato e su terzi. La Commissione può subordinare la sospensione a condizioni e obblighi al fine di garantire un giusto equilibrio tra gli obiettivi perseguiti dai motivi di cui al paragrafo 3 e gli obiettivi del presente regolamento.
Articolo 10
Esenzione per motivi di salute pubblica e sicurezza pubblica
1. La Commissione, agendo su richiesta motivata di un gatekeeper o di propria iniziativa, può adottare un atto di esecuzione recante la sua decisione di esentare tale gatekeeper, integralmente o in parte, da un obbligo specifico sancito dagli articoli 5, 6 o 7 in relazione a un servizio_di_piattaforma_di_base elencato nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9, se tale esenzione è giustificata in base ai motivi di cui al paragrafo 3 del presente articolo («decisione di esenzione»). La Commissione adotta la decisione di esenzione entro tre mesi dalla ricezione di una richiesta motivata completa e fornisce una dichiarazione motivata che illustra i motivi dell'esenzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.
2. In caso di esenzione concessa a norma del paragrafo 1, la Commissione riesamina la decisione di esenzione se i motivi che giustificavano l'esenzione non sussistono più o perlomeno con cadenza annuale. A seguito di tale riesame, la Commissione revoca in toto o in parte l'esenzione o decide che le condizioni di cui al paragrafo 1 continuano a essere soddisfatte.
3. Un'esenzione a norma del paragrafo 1 può essere concessa soltanto per motivi di salute pubblica o sicurezza pubblica.
4. Nei casi urgenti, la Commissione può, agendo su richiesta motivata di un gatekeeper o di propria iniziativa, sospendere provvisoriamente l'applicazione di un obbligo specifico di cui al paragrafo 1 in relazione a uno o più singoli servizi di piattaforma di base già prima della decisione a norma di tale paragrafo. Tale richiesta può essere presentata e accolta in qualsiasi momento in attesa della valutazione della Commissione a norma del paragrafo 1.
5. Nel valutare la richiesta di cui ai paragrafi 1 e 4, la Commissione tiene conto in particolare dell'impatto dell'osservanza dell'obbligo specifico sui motivi di cui al paragrafo 3, nonché degli effetti sul gatekeeper interessato e su terzi. La Commissione può subordinare la sospensione a condizioni e obblighi al fine di garantire un giusto equilibrio tra gli obiettivi perseguiti dai motivi di cui al paragrafo 3 e gli obiettivi del presente regolamento.
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